Art. 24.
(Identità di copertura).

      1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai servizi di sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione

 

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temporanea di documenti e certificati di copertura.
      2. I documenti indicati nel comma 1 non possono attestare la qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
      3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di rilascio e conservazione, nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.